Tutte le domande e le risposte: come, quando e perché non pagare il canone alla tv di Stato.

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Ormai da qualche anno, durante il mese di gennaio, ritorna il tormentone sul canone Rai: c’è chi ne chiede l’abolizione, c’è chi vorrebbe caricarne l’importo sulla bolletta della luce in modo che lo paghino tutti gli italiani, c’è chi protesta contro il ritocco che ogni anno ne aumenta la cifra (dalle iniziali 15 mila lire annue del 1954 si è arrivati agli oltre 100 euro), e così via.

Al di là delle discussioni, una cosa è certa: chi possiede un apparecchio televisivo deve sborsare l’obolo che serve per sostenere i canali della radiotelevisione pubblica nazionale. Anche se non guarda la Rai.

La qualità del servizio non conta

Le legge non fa distinzioni: anche se, paradossalmente, il vostro televisore non riesce a farvi vedere decentemente i canali Rai oppure lo utilizzate solamente per guardarvi i film in dvd, il canone è dovuto lo stesso. Lo ha chiarito anche la Corte di cassazione, pur nel suo linguaggio non proprio scorrevole.

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La suprema Corte ha infatti affermato che “la legge si riferisce alla capacità dell’apparecchio a ricevere: nel senso, cioè, che il canone è dovuto anche se l’apparecchio non è al momento in grado di funzionare ma è adattabile alla ricezione”. E ancora: “Il presupposto dell’imposizione del pagamento del canone di abbonamento è unicamente la detenzione degli apparecchi televisivi; a nulla rileva la circostanza che l’utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico”.

In pratica, perché scatti l’obbligo del pagamento del canone basta possedere un qualsiasi dispositivo potenzialmente in grado di ricevere il segnale dall’antenna tv.

Per che cosa non si paga

Se a casa non avete la tv, ma solamente la radio, non c’è l’obbligo di pagare il canone Rai.

Allo stesso modo non è previsto alcun abbonamento se avete un pc, un tablet o uno smartphone.

Paradossalmente, anche se li utilizzate, tramite collegamento internet, per guardare i canali Rai: in questo caso, infatti, manca il presupposto legato al fatto che il dispositivo sia potenzialmente in grado di ricevere il segnale dall’antenna radiotelevisiva.

 

Cerchiamo di chiarire un po’ di dubbi.

Pay tv e viaggi all’estero.

L’obolo a mamma Rai va versato anche se pagate un abbonamento a una pay tv o a una tv satellitare e anche se, per esempio, siete molto spesso fuori casa oppure soggiornate all’estero per alcuni mesi all’anno.

Seconda casa.

Se avete una seconda casa non dovete pagare un canone doppio: l’abbonamento Rai per l’abitazione primaria consente di possedere anche altri apparecchi tv senza ulteriori sovrapprezzi.

Cambio di residenza.

Nel caso di trasferimento in un’altra casa non dovete stipulare un altro contratto di abbonamento: basta comunicare i nuovi dati. Potete farlo via email

(al sito www.canone.rai.it), contattando il call center al numero 199.123.000 o scrivendo all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. – casella postale 22 – 10121 Torino (quest’ultimo indirizzo è quello di riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti il canone).

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Degenza in casa di riposo.

Potete chiedere l’annullamento del canone se vi trasferite in una casa di riposo, indicando, nella comunicazione, i dati della casa di riposo e la data di inizio della degenza.

 

Eredi.

In caso di morte del titolare dell’abbonamento, l’erede (se anch’esso è un abbonato Rai), deve chiedere l’annullamento del canone, comunicando la data e il luogo di decesso dell’intestatario.

Se invece l’erede non è abbonato, deve richiedere all’Agenzia delle entrate l’intestazione a proprio nome del canone del defunto.

Esenzione solo per pochi

Per essere esentati dal pagamento del canone dovete possedere tre particolari requisiti che, di fatto, restingono molto la cerchia di chi può non pagare l’abbonamento:

 

1. dovete compiere i 75 anni entro il termine di pagamento del canone (per esempio, per chiedere l’esenzione quest’anno, dovete

compiere i 75 anni entro il 31 gennaio 2014);

 

2. dovete convivere solamente con il coniuge;

3. conteggiando anche il reddito del coniuge, dovete avere un reddito annuo lordo non superiore a 6.713,98 euro (pari a tredici mensilità da 516,46 euro).

 

Come dare disdetta

Se siete abbonati Rai, ma avete deciso che non vi interessa più vedere la tv, non è per nulla facile sfuggire legalmente al pagamento del canone. La disdetta dell’abbonamento è prevista solamente in tre casi:

1. Mancato possesso di apparecchi tv. Tramite raccomandata a.r., dovete comunicare all’Agenzia delle entrate (l’indirizzo è sempre quello di Torino) che chiedete la disdetta perché non possedete più alcun apparecchio televisivo (perché l’avete rottamato, vi è stato rubato, è bruciato durante un incendio, ecc.).

2. Cessione degli apparecchi tv. In questo caso, dovete cedere tutti gli apparecchi in grado di ricevere il segnale televisivo, indicando le generalità e l’indirizzo del nuovo possessore.

 

3. Suggellamento degli apparecchi tv. Qui si entra in una dimensione tra il racconto leggendario e quello di fantascienza: la legge prevede, infatti, che potete chiedere di non pagare più il canone facendovi suggellare gli apparecchi tv. In pratica, ciò significa chiedere all’Agenzia delle entrate che tutti i vostri apparecchi (casa di residenza, seconda casa, ecc.) vengano resi inutilizzabili attraverso la chiusura in appositi involucri.

Leggi a riguardo la nostra guida: “Come non pagare il canone Rai con la procedura di suggellamento”.

Sanzioni per chi non paga

Chi paga in ritardo deve sborsare di più e, come nella peggiore tradizione burocratica italiana, deve usare differenti bollettini postali a seconda se si tratta dell’importo del canone o di quello delle sanzioni.

Se pagate dopo la scadenza di legge (31 gennaio), il versamento dell’importo del canone va fatto sul c/c postale n. 1107, intestato a Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 S.A.T. – recupero canoni abbonamento tv.

In caso di ritardo inferiore ai 30 giorni, la sanzione è di 4,47 euro, che diventano 8,94 euro superati i 30 giorni.

Se il ritardo supera i 6 mesi, dovete pagare anche l’1% in più sull’importo del

canone per ogni semestre di ritardo.

Le sanzioni vanno pagate con versamento sul c/c postale n. 104109, intestato a Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 S.A.T. – sanzioni amministrative interessi e spese.

 

 

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