IN DIFESA DEI 65 “SEDIZIOSI” DI ORSOMARSO (Quinta parte)

Operai dell’Argentino con mogli e figli

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Questa è la QUINTA parte della memoria difensiva che l’avv. Settimio Forestieri fece di quelle donne e quegli uomini che il 16 maggio del 1955 diedero vita ad una protesta per chiedere lavoro e furono denunciati per adunata sediziosa ed altri reati.

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Ma v’e di più. Se il primo cittadino del paese consiglia un determinato comportamento„ ognuno si sente autorizzato a seguire il consiglio ricevuto: e sentendosi autorizzato a fare in una determinata maniera dalla maggiore autorità locale, non si può essere responsabile di ciò che si compie perché ai agisce con la convinzione che ciò che si fa è legittimo, il che esclude il dolo.  E per chiudere sulle due prime imputazioni. Ove tutto mancasse, anche se nella peggiore delle ipotesi si volesse ritenere la maggiore delle imputazioni, cioè la radunata sediziosa, come sormontare la muraglia cinese rappresentata dall’ultimo comma dello art. 655 C.P. che configura una forma di ravvedimento attuoso dante luogo all’impunità? Comunque, difatti, si sia voluto dipingere la manifestazione, nessuno ha potuto affermare che la pretesa radunata abbia richiesto la ingiunzione delle Autorità, prevista dagli art. 22 e 23 Legge P.S. 1931, che alla ingiunzione non sia stato ubbidito o che la manifestazione sia stata sciolta manu militari. Laonde è da conchiudersi che da qualonque lato ei guardi la questione la responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati in oggetto non può essere dichiarata, dovendosi tutt’al più ammettere che contro di loro non v’è luogo a procedere»

INVASIONE DI EDIFICI PUBBLICI –  (ART. 633 C.P.)  –  Anche qui abbiamo l’insussistenza del reato.

Difatti il solo penetrare in un edificio non basta ad integrare il delitto. Occorre, conditio sine qua non; che si penetri per occupare l’edificio o comunque per realizzare un profitto dalla pretesa invasione, mediante il possesso dall’immobile. E questo scopo non si può ravvisarlo nei prevenuti i quali erano ben lungi da intenzioni siffatte o consimili.

Ammesso e non concesso anche che la penetrazione sia avvenuta in maniera tumultuosa, non per questo la esatta interpretazione dalla legge, la giurisprudenza, e la dottrina prevalente possono ammettere la sussistenza del reato. In proposito ci occorre ancora Vannini che dice: ”Invasione significa ingresso arbitrario nel fondo o edificio altrui per immettersi in possesso o per trarne altrimenti profitto; non implica una irruzione, tumultuosa, un’azione soverchiante per notevole numero di persone,  (Op. cit.) E de hoc satis

FURTO D’USO DI BANDIERA – (Art.626 -C.P.). E’ un reato speciale, un aspetto attenuato del delitto fondamentale di furto. In conseguenza richiede sempre tutti gli estremi costitutivi di questo delitto principale, di cui è una specie.

In primis et ante omnia, quindi che il reato sia perpetrato invito domini cioè sansa il consenso dello spossessato. Ma come può affermarsi ciò se la consegna della bandiera è avvenuta da parte di coloro che potevano disporne? La consegna, la traditio, anche che se avvenuta su richiesta, esclude anche l’altro elemento integrativo, cioè della sottrazione, l’ablatio. Come manca pure l’elemento psicologico ovvero subiettivo del reato: la volontà dalla sottrazione, la quale non può riscontrarsi in chi chieda una bandiera allo scopo dì avere un simbolo che riaffermi la legalità dalla manifestazione. Ove, difatti, la voluntas sceleris? Ove la dolosa intenzione di -voler trarre profitto della cosa? S se mancano e fanno difetto gli elementi necessari a costituire il furto in genere, come è possibile parlare di furto d’uso che è un’ipotesi attenuata di esso? Ma ove tutto manchi, la barca di questa amena imputazione fa acqua per l’altra falla irrimediabile che non le può far correre acqua, richiedendo, per uscire dalla metafora, come condizione di procedibilità, questa particolare figura di reato, la querella che nel nostro caso non v’è

(Continua)

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