La sposa a Roma: morte all’adultera e a quella che beve vino.

 

Toeletta della matrona

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“Il marito – dice una legge riportata da Dionigi di Alicarnasso – giudicava con i parenti in questi casi: se la moglie aveva commesso adulterio o se aveva bevuto vino. In ambedue i casi Romolo concesse di punirla con la morte.”

Una prima osservazione si impone: per poter emettere sentenza di morte nei confronti della moglie, il marito doveva essere affiancato dai parenti, presumibilmente i parenti di lei, ai quali la legge consentiva di accertare che egli non abusasse dei suoi poteri. E tra gli abusi, in primo luogo, stava il fatto di condannarla per ragioni diverse da quelle previste dalla legge, che, tassativamente, limitava a due le ipotesi criminali punibili con la morte.

Vediamo, dunque, di analizzare queste ipotesi, cominciando dall’adulterio. Che questo tipo di comportamento fosse punibile con la morte non può certo sorprendere: una moglie, ovviamente, non poteva commettere colpa più grave. E non solo al tempo di Romolo. A distanza di secoli, Catone testimonia che la regola è ancora in vigore: “Se sorprendi tua moglie mentre commette adulterio, puoi ucciderla impunemente”. E non senza soddisfazione, a ribadire la differenza tra la condizione femminile e quella maschile, e a ricordare che nulla è cambiato, nonostante il passare dei secoli: “Se lei sorprende te, invece, non può toccarti neppure con un dito”.

E passiamo al secondo comportamento punibile con la morte: l’aver bevuto del vino. I tentativi di comprendere le ragioni di questa regola sono stati numerosi. Secondo alcuni i romani avrebbero creduto che il vino avesse capacità abortive. Ma a prescindere da ogni altra considerazione, noi sappiamo che l’aborto era punito con il ripudio, e non con la morte. La spiegazione dunque non convince. Secondo altri il vino per i romani avrebbe contenuto un principio di vita. La donna che lo beveva, dunque, avrebbe ricevuto in sé un principio di vita diverso da quello del marito: in altri termini, bere vino sarebbe equivalso a commettere adulterio.

E secondo altri, ancora, i romani avrebbero pensato che il vino (o quantomeno il vino speciale destinato ai sacrifici, detto temetum) avrebbe donato la capacità di prevedere il futuro: e le donne non dovevano fare vaticinii, né più in generale, come ben sappiamo, parlare oltre misura. Senonché la legge non sembra parlare solo del vino sacrificale, ma del vino in generale.

La spiegazione più convincente della regola, pertanto, sembra essere quella che ne davano i romani stessi: bevendo, le donne potevano perdere il controllo, commettere adulterio e, più in generale, comportarsi in modo disdicevole: “la donna avida di vino – scrive Valerio Massimo – chiude la porta alla virtù, e la apre ai vizi”.

Ma una cosa è certa. Comunque la si interpreti, la regola ha sostanzialmente lo stesso significato: è evidente e indiscutibile espressione del desiderio di controllare la popolazione femminile, imponendo una riservatezza che, accanto alle altre virtù femminili, prevedeva anche il dovere primario del silenzio.

E ciò assodato, ecco porsi il solito problema: la regola veniva applicata con lo stesso rigore con cui era formulata, o veniva considerata l’affermazione di principio la cui eventuale infrazione era valutata con una certa tolleranza?

A far sorgere il dubbio è il caso di un tal Ignazio Mecennio che, secondo il racconto di Valerio Massimo, uccise a bastonate la moglie che aveva bevuto; ma ciononostante non fu accusato di omicidio. Perché mai ricordare il caso, e specificare che Ignazio Mecennio non subì alcuna pena? Forse perché la legge di regola non veniva applicata?

A far dubitare di un atteggiamento così benevolo sta l’esistenza di un antico costume, che i romani definivano ius osculi: ai parenti più stretti della donna spettava il diritto, ovviamente negato agli estranei, di salutarla con un bacio. Così, di solito, il “diritto di bacio” viene interpretato: come il diritto di manifestare affetto in forme usualmente non consentite tra persone di sesso diverso.

Ma in realtà – le fonti sono esplicite in proposito – la funzione del ius osculi era diversa: era, più precisamente, quella di controllare, baciandola, che la donna non avesse bevuto. Non a caso, pertanto, spettava agli stessi parenti cui spettava affiancare il marito nel momento del giudizio: la condanna a morte non era solo una minaccia, ma una realtà.

Il cavaliere Ignazio Mecennio, dunque, non compì un atto socialmente riprovato, inusitato, eccessivamente severo quando uccise la moglie: laddove sbagliò fu, piuttosto, nella scelta dell’esecuzione. Le donne, di regola, venivano condannate a morire di inedia, nel carcere domestico. Ignazio, invece, bastonò sua moglie a morte. Per questo, e solo per questo, il suo atto suscitò delle perplessità, e il suo caso fu sottoposto a Romolo: che peraltro decise che non dovesse subire alcuna sanzione. Se aveva sbagliato nelle forme, nella sostanza Ignazio aveva esercitato un suo diritto.

 

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Da “Passato prossimo”,  di Eva Cantarella . Feltrinelli

Foto: Rete

 

 

 

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