IMPORTANTISSIMO!!!!!!!!!!!!!!!! La “porcata” (legge elettorale) di Calderoli è incostituzionale.

La “porcata” di Calderoli è incostituzionale

La Cassazione boccia il “Porcellum” e lo dichiara incostituzionale. La Suprema Corte ha chiamato in causa la Consulta sulla legittimità costituzionale della legge elettorale Calderoli istituita nel 2005 e ha accolto il ricorso di 27 ricorrenti che avevano sollevato dubbi sulla sua costituzionalità.

Le critiche ella Cassazione riguardano soprattutto il premio di maggioranza al Senato, che pone “dubbi di legittimità costituzionale per la mancanza di una soglia minima di voti e/o seggi e per un meccanismo irrazionale che di fatto contraddice lo scopo che vuole perseguire, ovvero assicurare la governabilità”.

“Il bonus diverso per ogni regione, porta a una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base nazionale” aggiunge la Cassazione.

Incostituzionale anche il meccanismo delle cosiddette liste bloccate: “con tale legge, è in gioco la libertà del voto quando all’elettore viene sottratta la facoltà di poter scegliere l’eletto. Vi è quindi da chiedersi se possa ritenersi realmente libero il voto quando all’elettore è sottratta la facoltà di scegliere l’eletto e se possa ritenersi personale un voto che è invece spersonalizzato”.

Piazza Cavour definisce “rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare” garantite dagli art. 1, comma 2, e il 67 della Costituzione, dicendo a chiare lettere che è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco”.

L’ultima critica è ancora per il premio di maggioranza: “Si tratta di un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano. Dll’altro – conclude la Suprema Corte – esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura. Da qui la sua manifesta irragionevolezza in base all’art. 3 della Costituzione nonché la lesione dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica”.

Da news.you-ng.it

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