MULTE? Consigli dell’avvocato

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Multe: tutto ciò che c’è da sapere sulle contravvenzioni per violazioni del codice della strada, ricorso al prefetto, al Giudice di Pace, termini, spese processuali e consigli pratici.

Il postino che bussa e chiede una firma per la consegna di una raccomandata: di questi tempi, non è mai per una buona notizia. Tra cartelle esattoriali, multe, diffide di banche e finanziarie c’è poco da stare allegri. Quando poi si tratta di una contravvenzione, l’incertezza regna sovrana e il cittadino, disorientato da termini, costi e modalità di ricorso, trova riferimento solo in Internet per informarsi sul da fare. La contestazione di un verbale implica, infatti, valutazioni accurate su convenienze, benefici e probabilità di vittoria. Ecco, pertanto, le questioni più frequenti da affrontare prima di recarsi dal legale.

Sono stato multato per aver superato di 1 Km il limite di velocità. È legittima una multa in caso di un discostamento così irrilevante dal limite?

Si, la multa è legittima perché già la legge applica, su ogni eccesso di velocità, una tolleranza del 5% (per un minimo di tolleranza di 5 km7h) [1], in questo modo “perdonando” automaticamente le violazioni più leggere. Pertanto, se arriva la multa, vuol dire che c’è stato un discostamento dal limite di velocità non già dell’1%, ma del 6%.

Per esempio: su un limite di 70 Km/h, il 5% corrisponde a 3,75 Km/h; ma poiché la tolleranza minima è di 5 Km/h, nel caso di specie la multa scatta solo al raggiungimento di 76 Km/h.

Ho ricevuto una multa per un’infrazione commessa a novembre, ma nel verbale risulta che il fatto è stato commesso a dicembre. La contestazione è valida?

No, la multa è illegittima e si può fare ricorso per richiedere l’annullamento. Affinché il verbale possa essere considerato valido, infatti, deve contenere tutti i dati idonei a identificare con certezza i fatti e le generalità del trasgressore.

Ho ricevuto una multa per un’infrazione commessa in un luogo dove non sono mai stato. Che devo fare?

È evidente che l’agente si è sbagliato nel redigere il verbale o la targa è stata clonata. Pertanto la soluzione migliore è contestare il verbale dimostrando, con prove certe e inconfutabili, l’errore da parte degli agenti. Nel ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace) bisognerà dare prova che, in quel preciso momento, si era da un’altra parte (per es.: badge del posto di lavoro, dichiarazioni di testimoni circa la presenza del conducente da un’altra parte). Potrebbe essere utile (e convincente) sporgere querela contro ignoti per denunciare l’eventuale clonazione della targa. Non succede raramente, infatti, che qualcuno falsifichi la propria targa al solo fine di evitare contravvenzioni.

 

Ho ricevuto una multa per divieto di sosta. Se faccio ricorso so che spenderò non meno di 40 euro di tasse. C’è un modo per far annullare ugualmente la multa senza pagare così tanto?

Si. Il pagamento della tassa giudiziaria è dovuto esclusivamente se si propone ricorso al Giudice di Pace. In alternativa è possibile contestare la multa presentando ricorso al Prefetto il quale, senza alcun costo, deciderà se annullare o confermare il verbale.

Tuttavia, è bene sapere che il ricorso al Prefetto potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Infatti se il ricorso è infondato e la multa viene ritenuta valida, il Prefetto può condannare il conducente a pagare una sanzione pari al doppio della multa (in questo caso, contro la decisione del Prefetto è comunque concesso un termine di 30 giorni per ricorrere al Giudice di Pace), cosa che invece non succede davanti al Giudice di Pace[2].

Spesso si fa ricorso al Prefetto semplicemente confidando nell’inerzia (o nel ritardo) a rispondere da parte di questi. La legge infatti stabilisce che, se il Prefetto non risponde al ricorso entro 120 giorni, il ricorso si considera accolto e la multa annullata (per maggiori approfondimenti leggi l’articolo “Multa illegittima: vademecum per ricorsi al Prefetto o al Giudice”).

 

Ho ricevuto una multa ma il modello dell’auto indicata in verbale è diverso da quella mia La targa invece è corretta. Posso fare ricorso?

Non è consigliabile proporre ricorso perché, nonostante l’agente abbia commesso un errore, quest’ultimo da solo non è cosi grave da impedire l’accertamento del trasgressore e dell’accaduto. Diversa sarebbe stata l’errata trascrizione del tipo di veicolo (auto, ciclomotore, autocaravan): difatti, in tal caso, è impossibile identificare con assoluta certezza chi, e come, ha commesso l’infrazione [3].

 

Sono il legale di una Srl e, in quanto obbligato in solido, mi è stata notificata una multa per superamento del limite di velocità con una delle auto aziendali. La notifica dice: “trasgressore non identificato”. Verranno decurtati i punti dalla mia patente?

È necessario comunicare all’Amministrazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati identificativi del conducente in modo tale da individuare con certezza il soggetto che ha commesso l’infrazione e che dovrà subire la decurtazione dei punti [4]. Il mancato adempimento di tale obbligo senza giustificato motivo comporta un’ulteriore contravvenzione per non aver rispettato un comando dell’autorità (sanzione che può arrivare anche a circa 1.400 euro).

 

Ho ricevuto una multa che ho prontamente pagato.  Ma, nonostante ciò, ne ho ricevuto una seconda per “omissione dell’obbligo di comunicare i dati del conducente”. Io credevo che, pagando, avrei estinto tutto e implicitamente dichiarato che il conducente ero io. È legittima la multa?

Si la multa è legittima perché la legge prescrive che, quando si riceve la notifica di una multa, è sempre e comunque necessario comunicare, entro 60 giorni, i dati del conducente affinché si possa procedere alla decurtazione dei punti. Chi non adempie a tale obbligo commette un illecito amministrativo che comporterà l’applicazione di una sanzione autonoma e distinta dalla multa per violazione del codice della strada. La sanzione deve essere notificata al trasgressore entro 90 giorni dalla scadenza dei 60 giorni di cui sopra. Decorso tale termine ogni contravvenzione è preclusa.

Ho fatto ricorso al Prefetto contro una multa. Quanto tempo ha il Prefetto per rispondermi? In che modo posso accertarmi che il Prefetto abbia inviato, al soggetto preposto per la notifica, la risposta al mio ricorso nei termini previsti dalla legge?

Il prefetto è tenuto a emettere ordinanza entro 120 giorni dall’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per valutare le pretese del ricorrente. Avrà ulteriori 150 giorni per notificarle la pronuncia. Ne consegue che per stabilire il rispetto dei termini previsti dalla legge basterà confrontare la data in cui è stata emesso il provvedimento con quella della sua notifica.

Ho fatto ricorso contro una multa al Prefetto e questi mi ha risposto dopo 190 giorni, rigettando il ricorso (ossia ben oltre il termine di 120 giorni previsti dalla legge). La multa è legittima?

Si, è necessario pagare quanto dovuto perché il Prefetto in realtà ha deciso in tempo. Ciò è possibile perché i 120 giorni entro cui il Prefetto deve pronunciarsi iniziano a decorrere, non dalla proposizione del ricorso, ma da dal momento in cui quest’ultimo ha tutta la documentazione necessaria per valutare la fondatezza o meno delle contestazioni. In particolare, ripercorrendo tutte le fasi procedurali, dalla notifica del ricorso il Prefetto ha 30 giorni per richiedere al comando di polizia tutti gli atti riguardanti il caso concreto. Dalla data dell’invio della richiesta, il comando o l’ufficio competente ha 60 giorni entro i quali inviare la documentazione e soltanto dalla data della ricezione della stessa da parte del Prefetto iniziano a decorrere i 120 giorni. Inoltre tale termine riguarda deve emanare l’ordinanza ma, per la notifica al ricorrente, si hanno a disposizione ulteriori 150 giorni.  Quindi in linea generale l’eccezione di un accoglimento tacito si può far valere soltanto dopo che è passato circa un anno dalla notifica del ricorso.

Ho fatto ricorso al giudice di pace contro una multa, pagando circa 40 euro di contributo unificato. Il giudice ha condannato controparte a pagare le spese processuali, ma ad oggi non mi sono state ancora restituite dall’amministrazione. Che posso fare?

È necessario stilare un atto di precetto [5], da notificare all’Amministrazione, nel quale le si intima il pagamento, entro dieci giorni, delle spese processuali. In caso di mancato pagamento si può procedere ad esecuzione forzata. Bisogna tuttavia verificare che l’amministrazione sia in grado di pagare (eventualmente attraverso il pignoramento del conto corrente): diversamente – come spesso accade – anche le somme spese per la notifica del precetto potrebbero andare sprecate e meglio sarebbe rinunciare alla pretesa.

Mi è stata fatta multa per divieto di sosta con un foglietto lasciato sul parabrezza dell’auto, ma dopo ben un anno non ho ricevuto la multa a casa. Posso stare tranquillo oppure dovevo pagare?

Non c’è di che preoccuparsi. Il foglietto lasciato sul parabrezza è un semplice preavviso con il quale si informa il proprietario dell’autovettura di aver commesso un’infrazione al codice della strada. Si tratta di un atto preparatorio del procedimento amministrativo che si concluderà con l’irrogazione della sanzione. Se non al trasgressore non è stato notificato a casa il verbale vero e proprio significa che, in seguito ad ulteriori accertamenti, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno non contestare l’infrazione (o magari si è soltanto dimenticata). Pertanto non si è tenuti a pagare nulla.

Sono stato multato per eccesso di velocità, ma l’autovelox non era visibile. Che mi conviene fare?

Se l’autovelox non è stato segnalato almeno 400 metri prima, con un’apposita segnaletica verticale, e non è ben visibile, si può proporre ricorso al giudice di pace poiché la multa è illegittima. Sul punto, la Corte di Cassazione ha tra l’altro ribadito che è configurabile il reato di truffa ogni qualvolta vengono nascoste dolosamente le apparecchiature di rilevamento della velocità [6].

 

Ho fatto ricorso contro una multa; ma, in attesa della decisione, mi è arrivata la cartella di Equitalia. L’inoltro del ricorso contro un verbale di accertamento per infrazione al C.d.S., al Prefetto (o al giudice di pace) sospende l’efficacia esecutiva dell’accertamento fino all’esito del procedimento?  

La proposizione di un ricorso non sospende automaticamente gli effetti derivanti dal verbale, né tanto meno il giudice può adottare provvedimenti in tal senso senza che sia presentata un’apposita istanza, anche contenuta nel ricorso stesso, con la quale si richiede la sospensione dell’efficacia esecutiva (onde evitare di subire maggiori danni o inficiare l’utilità di una potenziale sentenza di accoglimento). Quindi, è buona norma presentare sempre, insieme al ricorso, un’istanza (anche nel testo stesso del ricorso), in cui si chiede – in via cautelativa – la sospensione dell’efficacia della sanzione.

Attenzione: l’eventuale sospensione della sanzione o la semplice proposizione del ricorso non sospende l’obbligo di comunicare, all’autorità, i dati dell’effettivo conducente (vedi domanda successiva).

Ho fatto ricorso contro una muta. Devo ugualmente dare comunicazione dei dati del conducente della vettura?

Si, è doveroso inviare tutti gli estremi identificativi perché è un obbligo diverso e autonomo rispetto alla multa comminata. Ciò nonostante, vi sono state in passato varie pronunce della Corte di Cassazione [7] che si sono espresse nel senso contrario sostenendo che  in caso di accoglimento del ricorso non sussiste alcun obbligo, diversamente si dovranno comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dal deposito della sentenza. Nel dubbio, onde evitare di pagare o contestare ulteriori sanzioni, si consiglia di effettuare la comunicazione.

Ho fatto ricorso contro una sanzione, ma nonostante ciò mi sono stati decurtati i punti dalla patente. Ho poi vinto il ricorso. Cosa devo fare per farmi riaccreditare i punti?

È necessario rivolgersi direttamente all’Amministrazione chiedendo, con apposita domanda, il riaccredito del punti decurtati. All’istanza è necessario allegare la sentenza o l’ordinanza che dimostrano inconfutabilmente l’annullamento della multa.

Tempo fa ho ricevuto una multa per divieto di sosta. La multa era palesemente illegittima ma né ho fatto ricorso, né pagato quanto dovuto. Oggi ho ricevuto la cartella esattoriale riferita a tale multa. Posso fare ricorso contro la cartella esattoriale, deducendo i vizi di illegittimità della multa?

Non è possibile eccepire l’illegittimità della multa, impugnando la cartella esattoriale. Infatti, se non si paga o non si ricorre entro i termini, la contravvenzione diviene inoppugnabile, quindi non si potrà più contestare nemmeno in via indiretta ricorrendo contro la cartella esattoriale. Quest’ultima può essere impugnata esclusivamente per vizi propri come ad esempio notifica imperfetta o effettuata oltre i termini, errori di calcolo, logici o di persona, ancora assenza sottoscrizione o mancata valutazione di eventuali riduzioni.

Ricordiamo che la cartella esattoriale deve essere notificata entro massimo 5 anni dalla contravvenzione: diversamente, anche se non si è fatto ricorso contro la contravvenzione, la cartella è nulla.

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