Pagare il canone di abbonamento per cellulari e telefoni fissi ogni 28 giorni comporta, per i consumatori, maggiori spese ed il pericolo di condotte scorrette.

 

 

Recentemente tutte le più importanti compagnie telefoniche italiane hanno introdotto una modifica dei contratti di abbonamento ai servizi telefonici, sia per le linee fisse, che i per telefoni cellulari: mentre precedentemente l’emissione delle fatture per il pagamento del canone avveniva con cadenza mensile, ovvero ogni 30 giorni, ora tale emissione avviene ogni quattro settimane, ovvero ogni 28 giorni. Questa modifica, che è stata adottata unilateralmente dagli operatori ed ha interessato un numero enorme di clienti, a prima vista può sembrare poco rilevante, ma in realtà ha pesanti conseguenze.

La natura della modifica

Le modifiche unilaterali alle condizioni di contratto, che sono considerate lecite dal Codice del Consumo, possono essere imposte unilateralmente dall’operatore, anche senza il consenso dell’utente.

Tuttavia, per i contratti telefonici, la legge stabilisce che i consumatori debbano essere informati, con un preavviso di almeno un mese, sia delle modifiche che l’operatore intende effettuare, che del proprio diritto di recedere dal contratto, se non intendono accettare le nuove condizioni, senza penali o costi aggiuntivi [1].

Quindi, da un lato la legge consente all’operatore di modificare autonomamente le condizioni contrattuali, ma dall’altro consente al consumatore di recedere dal contratto, in maniera libera e gratuita. Diversamente, se non c’è il recesso, le modifiche introdotte dall’operatore s’intendono accettate dall’utente.

L’aggiunta di una mensilità

La prima conseguenza negativa, del passaggio dalla fatturazione mensile a quella ogni 28 giorni, è costituita dall’aumento, che si aggirerebbe intorno al 7%, delle somme che l’utente paga annualmente.

Mentre infatti prima il singolo utente pagava canoni mensili, bimestrali o trimestrali, per un totale di dodici mensilità annue, adesso invece i canoni di abbonamento sono richiesti ogni 28 giorni, il che si traduce, in termini pratici, nel pagamento di una mensilità aggiuntiva. In definitiva è come se l’anno diventasse di tredici mensilità.

Le condotte scorrette

Accanto a questo aumento dei costi, inoltre, c’è il pericolo che gli operatori possano adottare una serie di condotte scorrette, per scoraggiare gli utenti che intendono recedere dai contratti. Vediamo alcune di queste condotte, dalle quali bisogna sapersi difendere.

Attribuzione di costi per diritto di recesso

Una delle condotte più scorrette è quella attuata nei confronti degli utenti titolari di contratti che prevedono il pagamento sia di canoni mensili di abbonamento ai servizi telefonici, che di rate per l’acquisto di un telefono cellulare, oppure la rateizzazione del costo di attivazione per la linea telefonica fissa.

In questi casi, dopo la comunicazione dell’entrata in vigore delle nuove condizioni contrattuali, con fatturazione ogni 28 giorni, può accadere che gli operatori telefonici chiedano a quegli utenti, che decidono di esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto, di pagare tutte le rimanenti rate per l’acquisto del telefono cellulare o per il contributo di attivazione, in un’unica fattura.

Attribuzione di costi per il passaggio ad altro operatore

Un’altra possibile condotta scorretta si può verificare nei confronti degli utenti che hanno stipulato contratti di abbonamento a servizi telefonici con durata vincolata, ad esempio di 12 o 24 mesi.

In questo caso, se gli utenti decidono di recedere dal contratto perché non intendono accettare la fatturazione ogni 28 giorni, e passano ad un altro operatore telefonico, può accadere che il primo operatore gli addebiti i costi per il recesso anticipato.

Perché si tratta di condotte scorrette

Queste sono condotte aggressive e palesemente scorrette, perché finalizzate a limitare il diritto di recedere dal contratto, in piena libertà e senza costi aggiuntivi, che la legge riconosce agli utenti, che non intendono accettare le modifiche delle condizioni contrattuali, apportate dall’operatore.

Nei casi esaminati, infatti, agli utenti che esercitano il proprio diritto di recesso, viene improvvisamente chiesto di pagare somme ingenti, che originariamente dovevano essere dilazionate in più rate; così facendo gli operatori cercano di scoraggiarli.

Di fronte al pericolo di vedersi richiedere il pagamento di ingenti somme, è più probabile che gli utenti accettino, anche se controvoglia, le modifiche contrattuali. [2]

NOTE

[1] Questo è quanto previsto dall’art. 70, comma IV del Decreto legislativo n. 259, del 01/08/2003 ovvero Codice delle Comunicazioni elettroniche.

[2] Delibera Agcm numero PS 10497 del 21.12.2016.

 

IN PRATICA

È fondamentale che gli utenti, titolari di contratti per reti telefoniche fisse o per cellulari, tengano presente quanto segue:

  • la modifica unilaterale delle condizioni di contratto, dev’essere sempre comunicata all’utente almeno un mese prima dell’entrata in vigore delle nuove condizioni;
  • la comunicazione deve essere indirizzata in modo specifico all’utente, eventualmente anche tramite l’invio di un sms;
  • nella comunicazione dev’essere indicato il termine entro il quale l’utente può recedere senza costi aggiuntivi o spese, trascorso il quale, le nuove condizioni s’intendono accettate;
  • in caso di recesso l’operatore non può addebitare all’utente alcun costo per il recesso anticipato, nemmeno se si tratta di contratto a durata vincolata;
  • in caso di recesso l’operatore non può addebitare all’utente, con un’unica fattura, tutte le rate di acquisto del telefono cellulare.

Nel caso in cui l’operatore adotti condotte agressive o scorrette, come quelle appena esaminate, l’utente potrà inoltrare reclamo, eventualmente rivolgendosi ad un legale o ad un’associazione di consumatori e successivamente, in caso di mancato accoglimento delle sue richieste, potrà rivolgersi all’Ag.Com. o ai Co.Re.Com. per tentare di definire bonariamente la questione e in ultima battuta, intraprendere un’azione legale.

 

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/153386_telefono-il-canone-mensile-si-paga-ogni-28-giorni

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